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Lo stupro commesso ai danni di una donna (e pure di un uomo, a meno che la responsabilità non ricada su un volonteroso carnefice della santificata“unica democrazia del Medio Oriente”, nel qual caso non deve suscitare scandalo…) è un crimine gravissimo, ma ancor più funesto è lo stupro del diritto positivo.
Su iniziativa dell’onorevole Boldrini, infaticabile paladina dei diritti civili e del regime ucraino, è in corso alla Camera l’iter di modifica dell’articolo 609-bis del codice penale, che punisce il delitto di violenza sessuale. Plaudimmo tutti, a suo tempo, al riconoscimento normativo (avvenuto appena nel 1996!) del fatto che quest’odiosa condotta offende la persona e non concetti astratti come la morale e il “buon costume”, ma la riscrittura della fattispecie sembra conformarsi a un indirizzo ideologico nient’affatto innocente piuttosto che rispondere a un’esigenza avvertita dalla società.
Fino a oggi ad essere punito è colui – o colei – che costringe con violenza, minaccia o abuso di potere la vittima a compiere o subire atti sessuali ovvero la induce ad avere rapporti fisici profittando di una condizione di inferiorità anche temporanea (l’esempio tipico è l’ubriachezza); una volta approvato il nuovo testo, basterà per configurare il reato l’assenza del “consenso libero e attuale” espresso dal presunto offeso.
Il termine “libero” possiamo intenderlo nel senso di volontario, spontaneo – e fin qui non c’è nulla di particolarmente innovativo – ma già l’aggettivo “attuale” si presta ad interpretazioni diverse: in diritto esso è sinonimo di “effettivo” più che di temporaneo (evidente l’affinità con l’inglese actual), ma nel caso esaminato il significato è pacificamente da intendersi come perdurante in costanza di rapporto oppuredi meno invasive effusioni, visto e considerato che persino un bacio estorto o indesiderato configura “violenza” punibile.
Ci ricordiamo tutti della dolorosa odissea giudiziaria in cui fu precipitato Julian Assange dalle accuse, rivoltegli da due occasionali partner svedesi, di aver… perseverato anche quando il consenso iniziale all’amplesso era o sarebbe venuto meno: benché quest’impostazione appaia aberrante al cittadino di media moralità, essa risulta avvalorata da recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione che, prendendo spunto da una Convenzione di una quindicina di anni fa, ha statuito che «integra la violenza sessuale il fatto di colui che prosegua un rapporto sessuale quando il consenso della vittima, inizialmente prestato, venga meno a causa di un ripensamento ovvero della non condivisione delle forme o delle modalità di consumazione del rapporto, poiché il consenso della vittima al compimento degli atti sessuali deve perdurare nel corso dell’intero rapporto (Cass., Sez. III, n. 3158 del 2020)». Non dubito che Origene, i catari e qualche santissimo asceta avrebbero apprezzato la soluzione giurisprudenziale, suggerendo magari di andare un po’ oltre e vietare tout court le relazioni carnali, ma il comune essere umano sa per esperienza diretta che nei momenti di più intenso abbandono la nostra componente istintiva prende il sopravvento sulla ragione, l’autocontrollo inevitabilmente si allenta e le stesse parole perdono il loro significato preciso – e questo vale tanto per i maschi quanto per le femmine del genere homo. È insomma doveroso fermarsi dinanzi a un no magari tardivo, ma reciso e inequivocabile; talvolta però le situazioni sono più sfumate, e nel gioco a due possono subentrare e intrecciarsi dinamiche – non patologiche, sia chiaro – di ambigua lettura: il limite invalicabile è quello della violenza fisica, che non va esercitata neppure quando il o la partner, in preda alla frenesia, manifesta più o meno apertamente di desiderarla.
Facciamo finta, per semplificare, che le emozioni siano agevolmente controllabili e che ognuno possa, con un semplice atto di volontà, padroneggiare se stesso: rimane il problema centrale, quello del consenso che, sempre secondo la Cassazione, «deve essere validamente prestato e deve permanere durante tutto l’arco di tempo in cui sono compiuti gli atti sessuali», perlomeno in forma tacita, cioè – direbbero i giuristi – per facta concludentia. Tra i due estremi del secco rifiuto e dell’esplicita proposta (il raro “voglio fare sesso con te”) sussiste una vasta zona grigia intessuta di sguardi, segnali e ammiccamenti che possono essere correttamente intesi oppure travisati. Un no può sottintendere il sì, espresso magari a certe condizioni, o equivalere a un forse, si vedrà, perché i meccanismi della seduzione non sono riconducibili a un prontuario di regole fisse e immutabili; talvolta, come ho già scritto, la passione prende improvvisamente il sopravvento e determina un istantaneo “passaggio di stato”: il bacio non si annuncia formalmente. Cosa accade se poi, a cose fatte, s’insinua un ripensamento frutto di vergogna, di schifo per se stessi, di senso di colpa? Una persona matura dovrebbe accusare se medesima per aver ceduto agli aborriti istinti, ma da un punto di vista psicologico è più comodo riversare sul “coimputato” ogni responsabilità, autoassolvendosi.
Si tratta di una questione tutt’altro che astratta, perché – come ha argutamente rilevato il giornalista Mattia Feltri – la nuova formulazione dell’articolo 609-bis sembra implicitamente ribaltare l’onere della prova, costringendo l’imputato di un’ipotetica violenza sessuale a dimostrare di aver acquisito l’altrui (previo e durevole) libero consenso. Si tratterebbe evidentemente di una probatio diabolica, visto che già la presentazione di una querela introduce di fatto una sorta di presunzione di non consensualità a monte, per superare la quale occorrerebbe la produzione di un inverosimile accordo scritto (difficile imbrigliare la fornicazione in un negozio giuridico!) ovvero una testimonianza diretta: la stessa prova del perdurare di una relazione amichevole post factum tra i due protagonisti potrebbe essere valutata poco rilevante da un giudice “al passo con i tempi”.
Ritorno allora sull’indirizzo ideologico cui alludevo all’inizio di questo pezzo involontariamente pruriginoso: questa innovazione legislativa è davvero necessaria e rispondente all’interesse della collettività o non rischia piuttosto di rivelarsi un rimedio peggiore del male? Diciamo che essa risponde alla stessa logica che ha ispirato l’introduzione del discutibile reato di femminicidio: quella di colpevolizzazione del c.d. genere maschile in quanto tale. Noi uomini saremmo tutti, per nostra immutabile natura, predatori sessuali e dunque potenziali colpevoli, mentre la donna sarebbe sempre e soltanto vittima (la norma penale questo ovviamente non lo può dire e non lo dice, esordendo con il canonico “chiunque” seguito da un inconsueto “compie”, ma il sottinteso emerge dal dibattito pubblico e dai lavori della Commissione parlamentare), anche se recenti fatti di cronaca nera parrebbero smentire un giudizio così manicheo; va peraltro notato che nei confronti di assassine e infanticide i media si mostrano più comprensivi e “garantisti” rispetto alle vicende in cui a macchiarsi di infami delitti è un maschio adulto.
Merita osservare che queste tendenze politico-normative non sono una peculiarità italiana, dal momento che si è assistito in tempi recenti all’allargamento della tutela contro i reati sessuali in non pochi ordinamenti dell’Europa occidentale. La cosa potrebbe apparire singolare se si considera che le istituzioni nazionali ed europee non badano granché al consenso – o al rumoroso dissenso – dell’opinione pubblica interna quando si tratta di prolungare, con l’invio di armi e il divieto di trattative, la mattanza ucraina o quando vengono introdotte misure coercitive per far fronte ad allarmi di natura sanitaria; la gestione spietata, una decina d’anni fa, della crisi greca e la serafica indifferenza nei riguardi del genocidio palestinese aumentano i dubbi circa l’esistenza di una diffusa sensibilità verso i problemi di specifici gruppi sociali che non coincidano con l’élite. Perché mai allora tanta sollecitudine nei confronti delle donne, che a loro volta non costituiscono una categoria unitaria e monolitica, considerato che le loro condizioni di vita dipendono in primo luogo dal contesto socioeconomico in cui ciascun individuo, indipendentemente dal sesso, è inserito?
La risposta che mi do non è rassicurante, ma è suffragata da indizi gravi, precisi e concordanti accumulatisi negli ultimi tre decenni: la vittimizzazione femminile e la corrispondente demonizzazione del maschio sono funzionali a seminare zizzania tra i sudditi in base ad uno schema collaudato (giovani contro pensionati, precari contro “garantiti”, adesso donne contro uomini, ma in linea generale: subalterni contro subalterni) e ad accentuare la frantumazione di un corpo sociale sempre più alla mercé di chi detiene ricchezza e potere.
Il moltiplicarsi di obblighi, sospetti e sanzioni rinsalda le sbarre della gabbia in cui il neoliberismo di destra e “di sinistra” si ingegna con profitto di rinchiudere il singolo essere umano: spiegazioni alternative e ottimistiche appartengono alla falsa coscienza.

Comunisti contro il femminismo misandrico
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