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C’era una volta il diritto, l’onere della prova a carico della Giustizia, le garanzie giuridiche dell’imputato… e c’erano le parole a cui era riferito un significato preciso: violenza era violenza oggettiva, non percepita, sessuale era qualcosa che apparteneva al sesso non al gomito o al ginocchio.
Violenza sessuale era esercizio della forza, della minaccia o dell’inganno per ottenere atti sessuali di vario genere, ma ora siamo arrivati all’esplicito consenso dove il dissenso non deve essere esplicitato, può essere trattenuto per vaghe paure di una risposta violenta ma può essere manifestato in giudizio anche sei mesi dopo ed è comunque stupro anche senza violenza, senza ricatto, senza minacce o inganno. Quali garanzie per l’imputato? Nessuna.
C’era una volta il Tribunale speciale per la difesa del Fascismo, c’erano le leggi per la difesa della razza, c’era ancora prima la legge dei sospetti che ti mandava sulla ghigliottina per una lettera anonima, c’erano leggi per i nobili e leggi per il popolo minuto. Quali garanzie per gli imputati? Nessuna.
Ora ci sono le leggi per la sicurezza della donna, quali garanzie per l’imputato? Nessuna. Quali prove oggettive? Nulla. E l’onere della prova? A carico dell’accusato. Quali garanzie giuridiche per una giusta ricerca della verità e della giustizia? Nessuna.
Il femminismo ci riporta indietro di secoli sul piano della giustizia e della ricerca della verità verso un’infame distopia in cui non debba succedere nulla di spiacevole ma che apre le porte al disastro delle dittature e delle guerre.
C’era una volta il matrimonio, in un impegno di questo genere la sessualità era un atto dovuto e la procreazione motivo di orgoglio, se un partner si avvicinava all’altro con gentilezza e desiderio il consenso era implicito, il dissenso andava esplicitato, non il contrario. Se ci si deve avvicinare alla propria compagna chiedendo permessi e continue rassicurazioni invece che con gesti che scaldino i sensi, dopo un paio di rifiuti uno incomincia a guardarsi intorno.
Il male di questa proposta di legge è non fare differenza tra una coppia consolidata e in cui è un bene l’affettività e un rapporto inesistente in cui la sessualità deve ancora nascere. Così come la legge è formulata ogni rapporto consumato anche senza rifiuto può essere incriminato di stupro a posteriori. Inganno, ricatto e false accuse possono dilagare senza possibilità di difesa, ogni uomo è ricattabile e condannato a ricercare soddisfazioni parallele e degradanti.
Oggi la legge dell’odio antimaschile, la legge del Moi Je deteste les homme e dell’odio rende liberi(Pauline Harmange), la legge dello S.C.U.M. (Manifesto per l’eliminazione del maschio di Valerie Solanas), non è il rifiuto che deve essere esplicito a far recedere il richiedente ma è il consenso esplicito che deve attivare il desiderio dell’altro, ma il consenso non arriva se non viene attivato dal desiderio. Sono gli ormoni specchio che possono trasformare due unità distinte e separate in una coppia capace almeno in quel momento di trascendersi e affidarsi all’altro.
Ora, fermo restando che consenso e partecipazione attiva sono leggi sacre in amore e come in ogni rapporto umano basato sulla libertà, mettere sullo stesso piano, chiamare con lo stesso nome e punire allo stesso modo un atto dal dubbio consenso con un atto palesemente costrittivo ottenuto con violenza, minaccia, o ricatto, è uno scandalo davanti a tutti i tribunali della giustizia e della ragionevolezza; solo le terribili dittature (non solo) del primo novecento hanno generato leggi offensive basate sul sospetto, sull’equivoco, sulle false accuse o quelle società che riducevano in schiavitù altri esseri umani.
In giurisprudenza esistono l’omicidio colposo, stradale, volontario, volontario aggravato, per futili motivi… Cosa differenzia un omicidio dall’altro, visto che comunque tutti hanno generato una morte non voluta? È l’intenzione dell’imputato che fa la differenza.
Scriveva Eloisa, o chi per lei, tra il 1128 e 1135:”“Il crimine non è, infatti, nell’effetto dell’azione ma nel sentimento che anima colui che agisce, la giustizia deve giudicare non l’azione, ma l’animo col quale la si è compiuta.”
L’Umanesimo in Europa è nato già nel dodicesimo secolo con Abelardo ed Eloisa e oggi siamo i primi a rinnegarlo come fu col Fascismo, con i processi sommari degli assolutismi del Settecento o la caccia alle streghe, agli eretici e ai dissidenti del Medioevo e dell’età moderna.
Diciamolo chiaramente, i dibattiti politico-religiosi e filosofici nelle aule della scolastica gestite dalla Chiesa erano immensamente più liberi, pluralisti e dotti della miseria degli articoli dei giornali di oggi. C’era un’immensa onestà e giustizia quando si discuteva degli universali e la logica aristotelica processava i discorsi che non oggi quando con la Programmazione neurolinguistica si sono fatti molti passi avanti nel processare i discorsi e le parole ma la lingua dei politici è piena di vergognose violazioni linguistiche non processate da cui nascono leggi ingiuste e persecutorie.
La più subdola delle violazioni è la generalizzazione, come prendere un caso di violenza o stalking per accusare tutto il genere maschile, per non parlare delle vili cancellazioni in cui si fanno confronti tra maschile e femminile ma si parla solo del problema femminile per dire che la condizione femminile è svantaggiata senza confronto con la condizione maschile, le distorsioni di significato con cui si definisce l’uccisione della consorte come femminicidio in quanto uccisione della donna in quanto donna. Attribuire agli altri un’intenzione solo perché si dichiara di aver vissuto quell’azione come violenza o molestia è una distorsione, non si possono fare processi alle intenzioni in mancanza di fatti che comprovino la propria interpretazione.
È drammatico vedere che questa immoralità linguistica non sia limitata a piccoli giornaletti online dichiaratamente schierati come femministi e antimaschili ma investono i grandi giornali e i dibattiti parlamentari. In nome della donna si sta affossando la democrazia e la terziarietà della legge e della giustizia.
In conclusione è inaccettabile che il dubbio consenso, il consenso non esplicitato verbalmente in una relazione non violenta né costrittiva sia messo sullo stesso piano della violenza sessuale conclamata con pene afflittive dai 6 ai 12 anni di galera. La questione del consenso e della partecipazione attiva è una questione di educazione e sensibilità affettiva che deve essere trattata in modi diversi dalla detenzione con esperienze educative e terapeutiche capaci di cambiare l’atteggiamento verso l’altro e verso la sessualità

Comunisti contro il femminismo misandrico
L'Interferenza
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