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16 Apr 2014  |  4 Commenti

L’ora dell’Amore

No,  non si parla della bella canzone dei Camaleonti, ma della proposta di legge che ha come prima firmataria l’Onorevole Costantino (#1oradamore), presentata il 7 agosto 2013.  Di seguito il testo.

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Proposta di Legge n. 1510

d’iniziativa dei Deputati

Costantino, Di Salvo, Nicchi, Pellegrino, Melilla, Pannarale, Piazzoni, Duranti, Ricciatti

Introduzione dell’insegnamento dell’educazione sentimentale nelle scuole

del primo e del secondo ciclo dell’istruzione

Onorevoli Colleghi! – La Ratifica della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica da parte dell’Italia, ai sensi della legge n. 77 del 2013, ha riaperto nelle sedi istituzio­nali il dibattito sul fenomeno della violenza sulle donne. È sicuramente un grande passo in avanti sia sul piano sim­bolico che materiale, ma la sua piena attuazione ha bisogno di conseguenti in­terventi di integrazione e modificazione della legislazione e della regolamentazione nazionali che consentano la realizzazione degli obiettivi e delle misure da essa recati. Tra questi un ruolo fondamentale potranno svolgerlo progetti di formazione culturale che accompagnino i percorsi sco­lastici dei ragazzi, a partire dal ciclo della scuola secondaria di primo grado, for­nendo adeguati strumenti di comprensione e di decostruzione critica dei modelli do­minanti tuttora alla base delle relazioni tra i sessi.

Il capitolo III della Convenzione si esprime sufficientemente nel merito delle politiche di prevenzione da adottare. L’ar­ticolo 12, paragrafo 1, obbliga le parti ad adottare «le misure necessarie per pro­muovere i cambiamenti di comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e pratiche basati sull’idea del­l’inferiorità della donna; il paragrafo 4 obbliga le parti ad adottare le misure necessarie per incoraggiare tutti i membri della società, soprattutto uomini e ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza che rientra nell’ambito di applicazione della Conven­zione; il paragrafo 6 obbliga le parti ad adottare le misure necessarie per promuo­vere programmi e attività per l’empowerment delle donne.

All’articolo 13, paragrafo 2, la Con­venzione invita i Paesi sottoscrittori a garantire massima diffusione alle infor­mazioni relative alle misure disponibili per la prevenzione della violenza di ge­nere.

L’articolo 14, paragrafi 1 e 2, si oc­cupa di definire sul piano dell’istruzione le attività dei Governi rispetto agli atti di violenza che rientrano nel campo della Convenzione: « 1. Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul ge­nere e il diritto all’integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli al­lievi.

2. Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i princìpi enunciati al precedente paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, non­ché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media ».

È chiaro come, secondo quest’inter­pretazione, accanto alla formazione cul­turale, che si avvalga di un ampio spettro di riferimenti ai saperi (storico-sociali, antropologici, religiosi e altri), si ponga anche la necessità di promuovere per­corsi tesi a stimolare nei ragazzi e nelle ragazze la capacità di riflettere e ragio­nare sull’emotività, sui sentimenti, sull’af­fettività, attraverso una formazione che si misuri criticamente con la complessa sfera dei sentimenti e con l’obiettivo di fornire ai giovani delle nuove generazioni gli strumenti necessari a gestire i conflitti di domani, i fallimenti, i rifiuti e le complesse fasi dell’adolescenza.

Negli ultimi anni molte scuole attente ai fenomeni della prevenzione della vio­lenza, usufruendo dell’autonomia scola­stica, hanno avviato progetti didattici in­centrati, oltre che sull’educazione sessuale, sulla scoperta e sulla consapevolezza del proprio corpo, nonché sull’educazione sentimentale degli studenti.

La presente proposta di legge mira a fare di questi esempi autonomi un modello nazionale, inserendo nei programmi sco­lastici l’insegnamento dell’educazione sen­timentale.

Parte essenziale di questo insegna­mento è la valorizzazione del fondamen­tale contributo che le donne hanno dato alla civilizzazione delle società, all’avanza­mento del diritto e dei diritti, al miglio­ramento delle condizioni di vita della società. Fornire un altro modo di guardare alle donne è il primo passo per rompere gli stereotipi negativi.

L’emotività ricopre una parte consi­stente nello sviluppo della persona e que­sto dato è ancora più vero nelle fasi dell’adolescenza, quando va formandosi il carattere e si iniziano a fissare i compor­tamenti sociali. Conoscere le proprie emo­zioni, comprenderle e saperne parlare consente, inoltre, di ottimizzare le proprie risorse e un aumento delle capacità di comunicare e porta anche a un potenzia­mento dell’apprendimento cognitivo. Rom­pere gli stereotipi è possibile se si alimen­tano sentimenti di affetto, riconoscenza e condivisione e non solo se si parla di parità.

Nella società gli stereotipi maschili e femminili invadono il quotidiano in am­bito sia privato che pubblico. Se in alcuni casi in ambito privato viene svilito il ruolo della donna ed esasperato quello del­l’uomo, la scuola ha il dovere di poter fornire gli strumenti per una lettura pa­ritaria del genere.

Se il sistema mediatico fornisce una rappresentazione schiacciata solo sulla mercificazione del corpo femminile, la scuola ha il dovere di ristabilire un equilibrio della sua immagine. I giovani si abituano a una visione inflessibile dei ruoli sessuali. È così che l’identità di genere che sfugge a questa visione viene fortemente stigmatizzata. Il bullismo tra ragazzi ne è la dimostrazione più ecla­tante e costituisce una sfaccettatura del problema fondamentale che l’introduzione dell’educazione sentimentale nelle scuole vuole affrontare (la cronaca di quest’anno ci ha consegnato episodi di suicidio dovuti alla frustrazione dell’insulto e all’impossi­bilità di superarlo), nell’ottica di educare le nuove generazioni al rispetto reciproco delle opinioni e delle condotte diverse dalle proprie e di ottenere in concreto il risultato di prevenire la violenza mediante la forma­zione.

Affinché questa proposta di legge sia davvero efficiente e la materia sviluppi le sue potenzialità, oltre all’intero corpo do­cente, è importante il coinvolgimento co­stante delle famiglie degli studenti.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Nelle scuole del primo e del secondo ciclo è introdotto l’insegnamento dell’edu­cazione sentimentale finalizzato alla cre­scita educativa, culturale e emotiva dei giovani in materia di parità e di solidarietà tra uomini e donne.
  2.   La scuola, anche attraverso l’educa­zione sentimentale, promuove il cambia­mento nei modelli di comportamento so­cio-culturali delle donne e degli uomini al fine di rimuovere i pregiudizi, i costumi, le tradizioni e le altre pratiche basate sul­l’idea di una distinzione delle persone in ragione del genere di appartenenza o su ruoli stereotipati per le donne e per gli uomini, in grado di alimentare, giustificare o motivare la discriminazione o la violenza di un genere sull’altro.

 Art. 2.

  1. I piani di studio delle scuole e i programmi degli insegnamenti del primo e del secondo ciclo dell’istruzione, in coe­renza con gli obiettivi generali del pro­cesso formativo di ciascun ciclo e nel rispetto dell’autonomia scolastica, sono modificati e integrati al fine di garantire in ogni materia l’acquisizione delle cono­scenze e delle competenze relative all’in­segnamento dell’educazione sentimentale.
  2. A partire dall’anno scolastico 2014/ 2015, l’orario settimanale di insegnamenti e attività delle scuole dell’istruzione se­condaria di primo e secondo grado è aumentato di un’ora dedicata all’educa­zione sentimentale. L’orario annuale ob­bligatorio delle lezioni è conseguentemente modificato. 
  3. Nel rispetto della legislazione vigente in materia, sono ridefiniti in aumento gli organici del personale docente delle scuole dell’istruzione secondaria del primo e del secondo ciclo dell’istruzione al fine di garantire l’insegnamento dell’educazione sentimentale.

 Art. 3.

  1. Le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti, anche al fine di formare le competenze per l’insegnamento dell’educazione sentimentale.

 Art. 4.

  1.  Con decreto del Ministero dell’istru­zione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidente del Consiglio dei ministri e, per quanto di competenza, d’intesa con le regioni e con le province autonome, sono definiti i programmi e le linee guida dell’insegnamento dell’educa­zione sentimentale. Il decreto è adottato entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
  2. Le linee guida di cui al comma 1 forniscono indicazioni per includere nei programmi scolastici di ogni ciclo e nelle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, i temi della parità tra i sessi, dei ruoli di genere non stereotipati, del reciproco rispetto, della soluzione non vio­lenta dei conflitti nei rapporti interperso­nali, della violenza contro le donne basata sul genere e del diritto all’integrità perso­nale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.

 Art. 5.

  1. Il Ministero dell’istruzione, dell’uni­versità e della ricerca e le istituzioni scolastiche attivano corsi di formazione obbligatoria o integrano i programmi di quelli esistenti, per il personale scolastico, incluso quello delle scuole dell’infanzia, al fine di garantire l’acquisizione delle cono­scenze e competenze per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1 della presente legge.

 Art. 6.

  1. A decorrere dall’anno scolastico 2013/2014, possono essere adottati in am­bito scolastico unicamente libri di testo e materiali didattici corredati dalla autodi­chiarazione delle case editrici che attestino il rispetto delle indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione polite (pari opportunità nei libri di testo), re­datto con il contributo della Commissione europea e del Governo italiano.

 Art. 7.

  1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in 2.000 mi­lioni di euro a decorrere dall’anno 2013, si provvede mediante corrispondente ridu­zione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all’alle­gato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l’esclu­sione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e del­l’ambiente. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell’eco­nomia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l’attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

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Di seguito la proposta di legge, sfogliabile e scaricabile:

Ed una sintesi:


4 Commenti

Fabrizio Marchi 7:18 am - 17th Aprile:

Idem come sopra…aò, vado proprio a tre cilindri…https://www.uominibeta.org/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif del resto è risaputo che chi dorme non piglia pesci…https://www.uominibeta.org/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wink.gif

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cesare 8:07 am - 11th Settembre:

Su libero quotidiano on line di oggi un video di sei minuti, un video scioccante: un violentissimo pestaggio tra due donne, in particolare di una contro l’altra, distrutta dai colpi, in mezzo ad un circolo a prevalenza femminile, un circolo di donne del tutto compiaciute e partecipi.
Ci fosse stato un circolo di uomini le avrebbe immediatamente fermate, a meno che non si trattasse del circolo di uomini in rieducazione femminile: probabilmente avrebbe interpretato il pestaggio per i sei minuti dell'”ora dell’amore”. Speriamo che qualche funzionario in libera uscita di mente del Ministero dell’istruzione (oggi si moltiplicano), non cada nel medesimo equivoco e lo proponga per la formazione alla nuova etica femminista di Stato a studenti maschi e femmine delle scuole italiote.

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Luigi Corvaglia 6:56 pm - 1st Ottobre:

A proposito di “educazione sentimentale” è stata approvata dal parlamento europeo (il link non è ancora aggiornato) una risoluzione non vincolante, ma come potete leggere dal post ampiamente recepita dalla proposta di legge del parlamento italiano.
Risoluzione sull’emancipazione delle ragazze attraverso l’istruzione nell’UE
Certo, le ragazze.
Ed i ragazzi?
Eppure la foto ed il link che seguono sono abbastanza chiari:
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Chi riceve più istruzione nel mondo
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CHI RICEVE PIU’ ISTRUZIONE

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